Art. 6.
(Scuole non statali).

      1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, su proposta dell'Agenzia, alle scuole italiane all'estero che dipendono da enti privati o da associazioni o fondazioni, in possesso di requisiti sostanzialmente conformi a quelli previsti per le corrispondenti scuole italiane statali all'estero, può essere riconosciuta la parità, ai sensi e agli effetti delle norme vigenti in materia di parità scolastica per le scuole non statali operanti nel territorio nazionale.

 

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